|
Art. 18 Misure di risparmio
1 Il Consiglio federale realizza le riduzioni di cui agli articoli 17, 17b capoverso 1
2 Nell’elaborazione e nell’esecuzione del preventivo il Consiglio federale fa uso delle possibilità di risparmio esistenti. A tal fine può bloccare i crediti a preventivo e d’impegno già stanziati. Sono fatte salve le pretese legali e le prestazioni assegnate con decisioni passate in giudicato. 3 Se il disavanzo del conto di compensazione supera la percentuale di cui all’articolo 17 capoverso 2, l’Assemblea federale decide in merito alle proposte del Consiglio federale secondo il capoverso 1 lettera b durante la stessa sessione, dichiara urgenti le sue leggi in materia e le mette immediatamente in vigore (art. 165 Cost.); essa è vincolata dall’importo del risparmio fissato dal Consiglio federale. 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5941; FF 2008 7415). |