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Art. 36 Sorpassi di credito 47
1 Se per motivi di tempo non può chiedere crediti aggiuntivi per spese o uscite per investimenti, il Consiglio federale può, previo consenso della Delegazione delle finanze, operare sorpassi dei crediti stanziati. Il consenso non è necessario se l’importo della spesa o dell’investimento non supera i 5 milioni di franchi. 2 Secondo l’articolo 30a capoversi 1–3 e 5, nel proprio settore amministrativo i crediti a preventivo possono essere superati dell’1 per cento senza crediti aggiuntivi né consenso della Delegazione delle finanze, per un massimo tuttavia di 10 milioni di franchi. 3 Inoltre, sono ammessi sorpassi di credito per le seguenti spese e uscite per investimenti, senza che il Consiglio federale debba chiedere previamente crediti aggiuntivi all’Assemblea federale oppure il consenso della Delegazione delle finanze:
4 Il Consiglio federale può operare sorpassi di altri crediti senza chiedere crediti aggiuntivi né il consenso della Delegazione delle finanze, se il decreto federale concernente il preventivo o un credito aggiuntivo lo prevede e se dispone soltanto di un margine di discrezionalità esiguo per le spese e le uscite per investimenti. 5 Esso sottopone tutti i sorpassi di credito all’Assemblea federale per approvazione a posteriori nel quadro del consuntivo. 47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). |