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Art. 37 Riporti di credito 48
1 Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all’anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall’Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. 2 Sui riporti di credito esso riferisce all’Assemblea federale nel quadro del consuntivo. 48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). |