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Art. 5558
1 Il Consiglio federale allestisce ogni anno un consuntivo consolidato. Lo sottopone all’Assemblea federale insieme al consuntivo. 2 Il consuntivo consolidato della Confederazione espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi, rettificata quanto alle interrelazioni interne. È retto dagli standard IPSAS. 3 La cerchia di consolidamento è determinata sulla base del principio del controllo secondo gli standard IPSAS. Il Consiglio federale può ampliare la cerchia di consolidamento nelle disposizioni esecutive, se vi è una stretta interconnessione con le finanze federali. 4 Il Consiglio federale motiva ogni deroga agli standard IPSAS nell’allegato del consuntivo consolidato. 5 I principi che reggono l’allestimento del conto annuale di cui all’articolo 47 capoverso 2 si applicano per analogia. 58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). |