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Art. 66c Disposizioni transitorie della modifica del 19 marzo 2021
1 Nel primo consuntivo dopo l’entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021, l’Assemblea federale corregge il saldo del conto di compensazione di cui all’articolo 16 capoverso 2. L’entità della correzione si ottiene dalla differenza tra quanto già contabilizzato e l’importo accertato che risulterebbe se la nuova normativa fosse stata applicata dal 2007. 2 Nel primo consuntivo dopo l’entrata in vigore della presente modifica, l’Assemblea federale corregge il saldo del conto di ammortamento di cui all’articolo 17a capoverso 1. L’entità della correzione risulta dalla differenza tra quanto già contabilizzato e l’importo accertato che risulterebbe se la nuova normativa fosse stata applicata dal 2010. 77 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). |