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Art. 15 Inchiesta sugli infortuni e gli incidenti gravi
1Per ogni infortunio e incidente grave nell’esercizio delle ferrovie è aperta un’inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause. 2L’inchiesta serve a impedire infortuni analoghi. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità. 1 Nuovo testo giusta l’all. della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119 4573; FF 2009 4263). |