|
Art. 15a Commissione d’inchiesta
1Per svolgere le inchieste il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d’inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge federale del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2La Commissione d’inchiesta si compone di almeno tre e al massimo cinque esperti indipendenti. 3La Commissione d’inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria. È amministrativamente aggregata al DATEC. 4Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione della Commissione d’inchiesta. Può accorparla con la Commissione d’inchiesta di cui all’articolo 25 della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea. 1 Introdotto dall’all. della LF del 1° ott. 2010 (RU 2011 1119 4573; FF 2009 4263). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |