Legge federale
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Art. 9h Consiglio d’amministrazione: composizione, nomina e organizzazione
1 Il consiglio d’amministrazione è l’organo direttivo superiore. È composto di almeno cinque e al massimo sette membri esperti della materia. 2 Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti per i membri del consiglio d’amministrazione. 3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente. Li nomina per un periodo massimo di quattro anni; può rinnovarne due volte il mandato. Può revocarli in ogni momento per gravi motivi. 4 Il Consiglio federale stabilisce gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d’amministrazione. Il contratto tra questi ultimi e il Servizio di assegnazione delle tracce è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni50. 5 I membri del consiglio d’amministrazione non possono svolgere un’attività commerciale o di altra natura né ricoprire una carica che potrebbero pregiudicare la loro indipendenza. In particolare devono essere indipendenti dalle imprese ferroviarie sottoposte all’ambito di competenza del Servizio di assegnazione delle tracce. I candidati alla nomina nel consiglio d’amministrazione dichiarano al Consiglio federale le loro relazioni d’interesse. 6 I membri del consiglio d’amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con ogni diligenza e tutelano in buona fede gli interessi del Servizio di assegnazione delle tracce. Sono tenuti al segreto d’ufficio durante il mandato e dopo la cessazione dello stesso. 7 Comunicano senza indugio al consiglio d’amministrazione qualsiasi cambiamento nelle loro relazioni d’interesse. Il consiglio d’amministrazione ne informa il Consiglio federale nella relazione annuale sulla gestione. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al consiglio d’amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d’amministrazione ne propone la revoca al Consiglio federale. |