Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziaridel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 43i Misure
1Se l’organismo di vigilanza non adempie i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo o non esercita i suoi compiti di vigilanza, la FINMA adotta le misure necessarie. 2La FINMA può revocare il mandato alle persone che non offrono più la garanzia di un’attività irreprensibile. 3Se nessun’altra misura risulta efficace, la FINMA può liquidare l’organismo di vigilanza e delegare l’attività di vigilanza a un altro organismo di vigilanza. 4Se vi sono indizi di irregolarità e l’organismo di vigilanza non provvede a ripristinare la situazione conforme, la FINMA può:
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