Legge federale
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Art. 43a Organismo di vigilanza
1 La vigilanza continua su gestori patrimoniali e trustee secondo l’articolo 17 della legge del 15 giugno 201894 sugli istituti finanziari è esercitata da uno o più organismi di vigilanza con sede in Svizzera.95 2 Prima di iniziare la sua attività, l’organismo di vigilanza necessita di un’autorizzazione della FINMA; è assoggettato alla vigilanza di quest’ultima. 3 Se è riconosciuto quale organismo di autodisciplina secondo l’articolo 24 della legge del 10 ottobre 199796 sul riciclaggio di denaro, l’organismo di vigilanza può esercitare la vigilanza anche sugli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro, relativamente al rispetto degli obblighi definiti da tale legge. 4 Se svolge anche l’attività di organismo di autodisciplina secondo il capoverso 3, l’organismo di vigilanza provvede affinché ciò sia riconoscibile in ogni momento ai terzi. 95 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 4 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 656; FF 2019 4539). |