Legge federale
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Art. 10 Prestazione d’entrata; calcolo ed esigibilità
1 L’istituto di previdenza fissa l’ammontare della prestazione d’entrata nel suo regolamento. Questa prestazione non può superare l’importo più elevato ottenuto confrontando la sua prestazione d’uscita calcolata secondo gli articoli 15 o 16 e quella calcolata in base a una tabella conforme all’articolo 17. 2 La prestazione d’entrata è esigibile quando l’assicurato entra nell’istituto di previdenza e a partire da questo momento sulla stessa deve essere calcolato un interesse di mora. 3 L’ammortamento e gli interessi della parte della prestazione d’entrata che non è coperta dalla prestazione d’uscita del precedente istituto di previdenza, e che non è immediatamente pagata, sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento o da una convenzione stipulata tra l’assicurato e l’istituto di previdenza. |