Legge federale
|
Art. 117
I Cantoni elaborano una statistica della pesca secondo i principi della Confederazione. 7Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RU 19932080; FF 1992I 321). |