Legge federale
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Art. 12 Aiuti finanziari
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari per:
2 Gli aiuti finanziari della Confederazione sono calcolati in funzione dell’importanza dei provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a-c per la protezione e lo sfruttamento dei pesci e dei gamberi; ammontano al massimo al 40 per cento delle spese.8 3...9 8 Nuovo testo giusta il n. II 32 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 57795817; FF 2005 5349). 9 Abrogato dal n. II 32 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 57795817; FF 2005 5349). |
