Legge federale
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Art. 23 Sorveglianza della pesca
1 I Cantoni provvedono a una sorveglianza efficace della pesca, nonché alla formazione e alla formazione continua degli organi di sorveglianza.29 2 Gli organi di sorveglianza e gli specialisti che essi assumono hanno accesso in ogni momento a tutti gli impianti tecnici e a tutti i fondi, nella misura in cui lo svolgimento del loro compito lo esiga. 3 Ognuno ha l’obbligo di fornire le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge. 29 Nuovo testo giusta il n. 44 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). |