Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimoniodel 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2014) |
Art. 46 Garanzia dei crediti
1Se i creditori ne fanno domanda entro due mesi dalla diffida, le società partecipanti alla scissione devono garantire i loro crediti. 2L'obbligo di prestare garanzia si estingue se la società prova che la scissione non compromette la soddisfazione del credito. 3Invece di prestare garanzia, la società che vi è tenuta può soddisfare il credito, nella misura in cui non ne risulti alcun danno per gli altri creditori. |