Legge federale
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Art. 21 Iscrizione nel registro di commercio
1 Quando la decisione di fusione è stata presa dall’insieme delle società partecipanti alla fusione, gli organi superiori di direzione o di amministrazione di queste ultime devono chiedere l’iscrizione della fusione all’ufficio del registro di commercio. 2 Se la società assuntrice deve aumentare il suo capitale a causa della fusione, vanno parimenti sottoposti all’ufficio del registro di commercio lo statuto modificato e i necessari accertamenti relativi all’aumento del capitale (art. 652g CO23). 3 La società trasferente è cancellata dal registro di commercio all’atto dell’iscrizione della fusione. 4 Il presente articolo non si applica alle associazioni che non sono iscritte nel registro di commercio. |