Legge federale
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Art. 25 Garanzia dei crediti
1 La società assuntrice deve garantire i crediti dei creditori delle società partecipanti alla fusione se questi ne fanno domanda entro tre mesi a contare dal momento in cui la fusione acquisisce validità giuridica. 2 Le società partecipanti alla fusione devono, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, informare i creditori circa i loro diritti. Possono rinunciare a tale pubblicazione se un perito revisore abilitato attesta che tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante il patrimonio a disposizione delle società partecipanti alla fusione.25 3 L’obbligo di prestare garanzia si estingue se la società prova che la fusione non compromette la soddisfazione del credito. 4 In luogo della costituzione di garanzie, la società che vi è tenuta può soddisfare il credito, purché non ne risulti un danno per gli altri creditori. 25 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). |