Legge federale
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Art. 20 Assistenza nel rilevamento e nell’aggiornamento
1 I titolari di diritti su beni fondiari sono tenuti ad assistere i pubblici ufficiali e i terzi che agiscono su incarico della Confederazione o dei Cantoni nel rilevamento e nell’aggiornamento dei geodati di base. Essi devono segnatamente accordare a detti pubblici ufficiali:
2 I pubblici ufficiali e i terzi incaricati possono, se necessario, ricorrere all’aiuto amministrativo ed esecutivo delle autorità locali. 3 Chi ostacola illecitamente il rilevamento e l’aggiornamento dei geodati di base assume i costi supplementari che ne risultano. |
