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Art. 50 Assemblea generale
1L’organo supremo della SICAV è l’assemblea generale degli azionisti. 2L’assemblea generale ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. 3Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 sull’assemblea generale della società anonima.2 1 RS 220 |