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Art. 13 Obbligo di autorizzazione
1 Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un’autorizzazione della FINMA.35 2 Devono chiedere l’autorizzazione:
2bis Il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol non necessita di un’autorizzazione.39 3 Il Consiglio federale può esentare dall’obbligo dell’autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un’altra vigilanza statale equivalente.40 4 ...41 5 Le persone di cui al capoverso 2 lettere b–d possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte della FINMA.42 35 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293). 36 Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293). 37 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293). 38 Abrogate dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293). 39 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). 40 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293). 41 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). 42 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293). |