Legge federale
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Art. 4
1 Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gl’impianti elettrici a corrente debole che attraversano il suolo pubblico o quello delle società ferroviarie, o che per la vicinanza d’impianti elettrici a corrente forte, possono esser causa di turbamenti d’esercizio o presentare dei pericoli. 2 Gl’impianti a corrente debole possono utilizzare la terra come condotta, fatta eccezione per le linee telefoniche pubbliche quando, per la vicinanza d’impianti a corrente forte, possono verificarsi dei turbamenti nel servizio telefonico o dei pericoli. 3 Il Consiglio federale designa gli impianti a corrente debole sottoposti all’obbligo d’approvazione dei piani.14 14 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |