Legge federale
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Art. 15c25
1 Le linee (50 Hz) della rete di distribuzione con una tensione nominale inferiore a 220 kV devono essere posate come cavi interrati, sempre che ciò sia possibile da un punto di vista tecnico-operativo, l’accesso sia garantito in ogni momento nei termini usuali e i costi complessivi non superino di un determinato fattore (fattore dei costi aggiuntivi) i costi complessivi derivanti dalla realizzazione di una linea aerea. 2 Il fattore dei costi aggiuntivi non può essere superiore a 3,0. Il Consiglio federale fissa il fattore dei costi aggiuntivi e un metodo di calcolo unitario per il confronto dei costi. Nel fissare il fattore dei costi aggiuntivi, il Consiglio federale tiene conto di criteri come la variazione del grado di cablaggio, le ripercussioni sui corrispettivi per l’utilizzazione della rete e i costi per l’interramento. Può adeguare il fattore dei costi aggiuntivi quando approva un nuovo scenario di riferimento conformemente all’articolo 9a capoverso 4 LAEl26. 3 Il Consiglio federale può prevedere che:
25 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). |