Legge federale
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Art. 15i
1 In collaborazione con i Cantoni interessati, l’impresa elabora di regola almeno due varianti di corridoio e presenta all’UFE la necessaria documentazione. 2 Sulla base di una valutazione complessiva, il gruppo d’accompagnamento raccomanda all’UFE un corridoio di pianificazione e una tecnologia di trasporto da impiegare. 3 Il Consiglio federale definisce il corridoio di pianificazione quale dato acquisito35 e determina la tecnologia di trasporto da impiegare. 4 La scelta della tecnologia di trasporto da impiegare è fatta ponderando l’impatto sul territorio e sull’ambiente, gli aspetti tecnici e l’economicità. 35 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |