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Art. 92 Artisti, sportivi e conferenzieri
1I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all’estero, devono pagare l’imposta sui proventi della loro attività personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all’artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività. 2L’aliquota dell’imposta è di:
3Per introiti giornalieri s’intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento1. Questi ultimi ammontano:
4L’organizzatore della manifestazione in Svizzera è solidalmente responsabile del pagamento dell’imposta. 5Il DFF stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, l’ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l’imposta alla fonte.3 1 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10) |