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Art. 163 Pagamento
1 Le imposte devono essere pagate entro 30 giorni dalla scadenza. È fatta salva la riscossione rateale delle imposte (art. 161 cpv. 1). 2 Il DFF fissa un interesse rimunerativo per i pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza. 3 I Cantoni pubblicano ufficialmente i termini generali di scadenza e di pagamento, come anche gli uffici cantonali d’esazione. |