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Art. 117 Rappresentanza contrattuale
1 Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria. 2 È ammesso come rappresentante chiunque ha l’esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civici. L’autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta. 3 Se coniugi non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o una persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni vanno indirizzate ai due coniugi congiuntamente. 4 Se i coniugi sono separati legalmente o di fatto, le notificazioni vanno indirizzate separatamente a ciascuno di loro. |