Legge federale
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Art. 24a Monitoraggio ambientale 13
1 La Confederazione provvede all’istituzione e alla gestione di un sistema di monitoraggio che permetta di rilevare la diffusione indesiderata di organismi geneticamente modificati e di stabilire tempestivamente le possibili ripercussioni sull’ambiente e sulla diversità biologica derivanti da organismi geneticamente modificati e dal relativo materiale genetico transgenico. 2 I Cantoni comunicano alla Confederazione le informazioni e i dati disponibili che rivestono importanza ai fini del monitoraggio ambientale. 13 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6667; FF 2016 5883). |