Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 89 Protezione del sistema
1La FINMA informa le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento in Svizzera e all'estero, per quanto possibile e per quanto essi ne siano interessati, sulle misure applicabili in caso di insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante e che limitano la facoltà di disporre di quest'ultimo, nonché sul momento preciso della loro entrata in vigore. 2L'istruzione impartita a una controparte centrale, a un depositario centrale o a un sistema di pagamento da un partecipante nei confronti del quale è stata ordinata una misura applicabile in caso di insolvenza è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se:
3Il capoverso 2 si applica se:
4Il capoverso 2 si applica per analogia:
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