Art. 110 Scambio di garanzie
1 Le controparti, ad eccezione delle piccole controparti non finanziarie, devono scambiarsi garanzie adeguate. 2 Le controparti devono essere in grado di separare adeguatamente le garanzie dai loro valori patrimoniali. 3 Gli accordi di realizzazione mediante trattative private di garanzie scambiate secondo il capoverso 1 il cui valore è oggettivamente determinabile sussistono anche in caso di esecuzione forzata e di misure applicabili in caso di insolvenza nei confronti del prestatore della garanzia. 4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che deve soddisfare lo scambio di garanzie. |