Art. 41 Riconoscimento di sedi di negoziazione estere
1 Prima di accordare ai partecipanti svizzeri soggetti alla vigilanza della FINMA l’accesso diretto alle sue istituzioni, la sede di negoziazione con sede all’estero (sede di negoziazione estera) necessita del riconoscimento della FINMA. 2 La FINMA accorda il riconoscimento se:
3 La sede di negoziazione estera è considerata riconosciuta se la FINMA constata che:
4 La FINMA può negare il riconoscimento se lo Stato in cui ha sede la sede di negoziazione estera non garantisce alle sedi di negoziazione svizzere un accesso effettivo ai propri mercati né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono le sedi di negoziazione nazionali. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore. |