Legge federale
|
Art. 35 Ammissione di valori mobiliari da parte di una borsa 26
1 La borsa emana un regolamento sull’ammissione dei valori mobiliari al commercio, in particolare sulla loro quotazione. 2 Il regolamento tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e contiene in particolare disposizioni:
2bis L’obbligo di pubblicare un prospetto è retto esclusivamente dagli articoli 35–57 della legge del 15 giugno 201830 sui servizi finanziari.31 3 La borsa sorveglia l’osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione. 26 Nuova espr. giusta l’all. n. II 18 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. 28 Art. 8 cpv. 1 lett. c e d non sono mai entrati in vigore. 31 Introdotto dall’all. n. 5 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). |