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Art. 15
4. Responsabilità solidale 1Sono solidalmente responsabili con il contribuente:
2Le persone designate al capoverso 1 rispondono soltanto dei crediti d'imposta, degli interessi e delle spese che sorgono, che sono fatti valere dall'autorità o scadono sotto la loro gestione; la loro responsabilità si estingue se provano di aver fatto tutto quanto era in loro potere per giungere all'accertamento e all'adempimento del credito fiscale. 3La persona solidalmente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente. 1 Nuovo testo giutsa il n. II 8 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). |