Art. 62
II. Messa in pericolo dell'imposta
1Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l'applicazione legale dell'imposta preventiva: - a.
- non assolvendo, nella procedura di riscossione dell'imposta, l'obbligo di iscriversi come contribuente, di presentare le notifiche, le distinte e i rendiconti, di fornire le informazioni, di presentare i libri di commercio e i documenti giustificativi;
- b.
- rilasciando, sia come contribuente, sia in sua vece, un'attestazione inesatta quanto alla deduzione dell'imposta (art. 14 cpv. 2);
- c.
- fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in un affidavit (art. 11), in un'istanza di rimborso, di condono dell'imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
- d.1
- fornendo informazioni inesatte come contribuente, istante o terza persona tenuta a dare informazioni;
- e.
- facendo valere un diritto al rimborso che non gli compete o che gli è già stato soddisfatto;
- f.
- contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; oppure;
- g.
- rendendo difficile, impedendo o rendendo impossibile la esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali;
- è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo, con la multa fino a 20 000 franchi.3
2È riservata l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale svizzero4 quando trattasi di un'infrazione nel senso del capoverso 1 lettera g. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). 2 RS 313.0 3 Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. 10 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). 4 RS 311.0
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