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Art. 47
c. Garanzie 1L’AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudicato, né scaduti:
2La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l’ammontare da garantire e l’ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1 lettere a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento. L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.2 3Le richieste di garanzie dell’AFC possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.3 4Il ricorso contro richieste di garanzie non ha effetto sospensivo.4 1 RS 281.1 |
