1Non sono soggetti all’imposta preventiva:
- a.1
- le riserve e gli utili di una società di capitali secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LIFD) o di una società cooperativa che all’atto di una ristrutturazione ai sensi dell’articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società svizzera di capitali o cooperativa assuntrice o trasformata;
- b.3
- i profitti di capitale conseguiti in un investimento collettivo di capitale ai sensi della LICol4 e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;
- c.5
- gli interessi degli averi di clienti, se l’importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi;
- d.
- gli interessi dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per il caso di sopravvivenza o di morte presso istituti, casse e altri enti aventi per scopo l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità, i superstiti, o la previdenza sociale;
- e.6
- ...
- f.7
- le prestazioni volontarie di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se tali prestazioni costituiscono oneri giustificati dall’uso commerciale ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera c LIFD8;
- g.9
- gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge dell’8 novembre 193410 sulle banche, sempre che:
- 1.
- l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) abbia approvato, secondo l’articolo 11 capoverso 4 della legge sulle banche, il computo del prestito nei fondi propri richiesti, e
- 2.
- il prestito sia stato emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021;
- h.11
- i pagamenti di interessi dei partecipanti a una controparte centrale ai sensi della legge del 19 giugno 201512 sull’infrastruttura finanziaria, nonché quelli di una controparte centrale ai suoi partecipanti;
- i.13
- gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche, sempre che:
- 1.
- il prestito obbligazionario possa essere ridotto o convertito in capitale proprio nell’ambito di un piano di risanamento ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche,
- 2.
- ai fini dell’adempimento di esigenze prudenziali la FINMA abbia approvato il prestito obbligazionario:
- –
- per le banche senza rilevanza sistemica o le società di gruppi finanziari: al momento dell’emissione
- –
- per le banche di rilevanza sistemica ai sensi degli articoli 7–10a della legge sulle banche: al momento dell’emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e
- 3.
- il prestito obbligazionario sia emesso tra l’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 della presente legge e il 31 dicembre 2021 oppure durante questo periodo si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero 2.
1bisIl rimborso delle riserve da apporti di capitale fornite dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o società cooperativa allibra le riserve da apporti di capitale su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il capoverso 1ter è riservato.14
1terIn occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1bis, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente. Se questa condizione non è soddisfatta, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. Le altre riserve che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale devono essere accreditate per un importo equivalente sul conto speciale delle riserve da apporti di capitale.15
1quaterIl capoverso 1ter non si applica alle riserve da apporti di capitale:
- a.
- costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell’ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera c LIFD o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera d LIFD;
- b.
- già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 61 capoversi 1 lettera b e 3 LIFD o del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva;
- c.
- rimborsate a persone giuridiche svizzere o straniere che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale della società che effettua il versamento;
- d.
- in caso di liquidazione o di trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva della società di capitali o società cooperativa all’estero.16
1quinquiesLa società deve allibrare le riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1quater lettere a e b su un conto separato e comunicare ogni modifica di questo conto all’AFC.17
1sexiesI capoversi 1ter–1quinquies si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l’emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.18
2L’ordinanza può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l’AFC può ordinare che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.19
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 del L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
2 RS 642.11
3 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
4 RS 951.31
5 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 2893 2902; FF 2005 4241).
6 Introdotta dall’art. 25 della LF del 20 dic. 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (RU 1988 1420; FF 1984 I 908). Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
7 Introdotta dall’all. n. 5 della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545 4549; FF 2003 7053 7093).
8 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
9 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012 (RU 2012 5981; FF 2011 5885). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3451; FF 2015 5795).
10 RS 952.0
11 Introdotta dall’all. n. 7 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
12 RS 958.1
13 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3451; FF 2015 5795).
14 Introdotto dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese (RU 2008 2893; FF 2005 4241). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
15 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
16 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
17 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
18 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
19 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 2893 2902; FF 2005 4241).
BGE
97 I 438 () from 11. Juni 1971
Regeste: Emissionsabgabe auf Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung (BG über Ergänzung und Abänderung der eidgenössischen Stempelgesetzgebung, vom 24. Juni 1937). Besteuerung zusätzlicher, nicht auf das Stammkapital angerechneter Leistungen der Gesellschafter in das Gesellschaftsvermögen. Anwendungsfall: Einbringung einer unterbewerteten Beteiligung an einer anderen Gesellschaft. Bestätigung der Rechtsprechung (Erw. 2).
Verrechnungssteuer auf dem Ertrag der Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung (BG über die Verrechnungssteuer vom 13. Oktober 1965 und Vollziehungsverordnung vom 19. Dezember 1966).
Ist die Rückerstattung der nicht auf das Stammkapital angerechneten Einlagen der Gesellschafter - entgegen einer wörtlichen Auslegung der Verordnung - von der Verrechnungssteuer befreit? Einschränkung der Rechtsprechung (Erw. 3).