Legge federale
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Art. 29
III. Esercizio del diritto al rimborso 1. Istanza 1 Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all’autorità competente. 2 L’istanza può essere presentata al più presto dopo la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. 3 L’istanza può essere presentata prima quando si diano motivi importanti (cessazione dell’assoggettamento, scioglimento di una persona giuridica, fallimento, ecc.) o conseguenze particolarmente rigorose.81 4 ...82 81 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279). 82 Abrogato dal n. I 3 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279). |