Legge federale
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Art. 50
c. Potere di verifica 1 L’autorità competente è autorizzata a verificare sul posto le informazioni fornite dall’istante, o da terze persone conformemente all’articolo 49 capoverso 2 e, in tale occasione, a prendere visione dei libri di commercio, dei giustificativi e di altri documenti. 2 L’AFC è inoltre autorizzata a verificare, presso la persona che le ha rilasciate, le attestazioni relative alla deduzione dell’imposta (art. 14 cpv. 2) e le informazioni complementari date (art. 49 cpv. 1). L’articolo 40 capoverso 5 è applicabile. 3 Le autorità cantonali possono, per di più, far uso dei poteri loro conferiti come autorità di tassazione. |