Legge federale
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Art. 37
III. Obbligo del segreto 1 Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali. 2 Non vi è obbligo di osservare il segreto d’ufficio:
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