Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternitàdel 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 16d Estinzione del diritto
Il diritto all’indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa o muore. 1 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 3 ott. 2003 alla fine del presente testo. |