Legge federale
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Art. 16j Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto
1 L’indennità di paternità può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi. 2 Il termine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio; il diritto all’indennità inizia tale giorno. 3 Il diritto all’indennità si estingue:
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