1 Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica:
- a.
- i gestori patrimoniali (art. 17 cpv. 1);
- b.
- i trustee (art. 17 cpv. 2);
- c.
- i gestori di patrimoni collettivi (art. 24);
- d.
- le direzioni dei fondi (art. 32);
- e.
- le società di intermediazione mobiliare (art. 41).
2 Non sottostanno alla presente legge:
- a.
- le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone con cui hanno legami economici o familiari;
- b.
- le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali nell’ambito di piani di partecipazione dei lavoratori;
- c.
- gli avvocati, i notai e i loro ausiliari, vincolati dal segreto professionale secondo l’articolo 321 del Codice penale3 o l’articolo 13 della legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati, come pure la persona giuridica nella quale questi sono organizzati;
- d.
- le persone che gestiscono patrimoni nell’ambito di un mandato disciplinato dalla legge;
- e.
- la Banca nazionale svizzera e la Banca dei regolamenti internazionali;
- f.
- gli istituti di previdenza e altri istituti dediti alla previdenza professionale (istituti di previdenza), le fondazioni padronali (fondi padronali di previdenza), i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza e le associazioni di datori di lavoro e di salariati che amministrano il patrimonio dell’istituto di previdenza della loro associazione;
- g.
- gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione;
- h.
- le imprese di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori;
- i.
- gli istituti d’assicurazione di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- j.
- le banche ai sensi della legge dell’8 novembre 19347 sulle banche (LBCR).