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Art. 27 Delega di compiti
1 Il gestore di patrimoni collettivi può delegare compiti a terzi sempre che tale delega sia nell’interesse di una gestione adeguata. 2 Chi delega la gestione del patrimonio di un istituto di previdenza o di un investimento collettivo di capitale a un gestore di patrimoni collettivi rimane responsabile dell’osservanza delle relative prescrizioni di investimento applicabili. |