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Art. 66 Liquidazione
1 Se la FINMA revoca l’autorizzazione a un istituto finanziario, ciò determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle imprese individuali. 2 La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l’attività. 3 Sono fatte salve le disposizioni in materia di insolvenza. |