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Art. 103 Azione penale
1La DPA1, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all’azione penale. 2L’azione penale per le infrazioni in materia di imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e di imposta sull’acquisto spetta all’AFC, quella in materia di imposta sull’importazione all’AFD. 3Nelle cause penali strettamente connesse sotto il profilo materiale che sono di competenza sia dell’AFC sia dell’AFD, l’AFC può, d’intesa con l’AFD, decidere di riunire i procedimenti presso una delle due autorità. 4Si può prescindere dal procedimento penale se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità (art. 52 CP2). In tal caso è emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono. 5Se l’autorità competente deve istruire o giudicare anche altre cause concernenti reati ai quali è applicabile la DPA, il capoverso 1 si applica a tutti i reati. |