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Art. 114 Possibilità di scelta
1Con l’entrata in vigore della presente legge i contribuenti possono di nuovo avvalersi delle possibilità di scelta previste dalla legge. Nella misura in cui le possibilità di scelta soggiacciano a determinati termini, questi ultimi decorrono nuovamente dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2Se il contribuente non si esprime sulle possibilità di scelta entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si presume che mantenga la sua scelta precedente, per quanto ciò sia giuridicamente possibile. |