Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 17b
Supplemento di tempo e supplemento salariale 1Il datore di lavoro deve accordare un supplemento salariale del 25 per cento almeno al lavoratore che svolge solo temporaneamente un lavoro notturno. 2Il lavoratore che svolge regolarmente o periodicamente un lavoro notturno ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10 per cento della durata del lavoro notturno da lui svolto. Il tempo di riposo compensativo deve essere accordato entro un anno. La compensazione può tuttavia essere accordata sotto forma di supplemento salariale ai lavoratori il cui lavoro, regolarmente svolto all’inizio o alla fine delle ore notturne, non supera un’ora. 3Il tempo di riposo compensativo conformemente al capoverso 2 non deve essere accordato se:
4Le regolamentazioni relative al tempo di riposo compensativo, ai sensi del capoverso 3 lettera c, devono essere esaminate dalla SECO che si pronuncia sulla loro equivalenza con il tempo di riposo compensativo legale, ai sensi del capoverso 2. 1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978). |
