Legge federale
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Art. 12 Avvisi, insegne e documenti
1 Le autorità federali redigono gli avvisi pubblici nelle lingue ufficiali del luogo. 2 Le autorità federali si presentano nelle quattro lingue ufficiali, in particolare:
3 I documenti personali sono realizzati nelle quattro lingue ufficiali. 4 I moduli della Confederazione destinati al pubblico devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali. Le autorità federali possono prevedere deroghe per i moduli destinati a una cerchia ristretta di persone. |