Legge federale
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Art. 20 Plurilinguismo nel Servizio pubblico
1 La Confederazione promuove la conoscenza delle lingue nazionali da parte del suo personale. 2 La Confederazione provvede a un’equa rappresentanza delle comunità linguistiche nelle autorità federali come pure nelle commissioni extraparlamentari e promuove il plurilinguismo nell’esercito. 3 La Confederazione e i Cantoni si mettono gratuitamente a disposizione le rispettive banche dati terminologiche. |