Legge federale
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Art. 20
1 Il Consiglio federale provvede a valutare l’efficacia dei provvedimenti adottati in virtù della presente legge. 2 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca38 presenta un rapporto al Consiglio federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, e gli sottopone proposte per il seguito. 38 Nuova espr. giusta il n. I 19 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). |