Legge federale
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Art. 9 Verbali 10
1 Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati soltanto gli accertamenti fatti in relazione all’oggetto del controllo secondo l’articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale. 2 Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante alle persone controllate. 3 Le persone incaricate dei controlli:
4 Le persone incaricate dei controlli informano le persone interessate del loro diritto di ottenere una copia o un estratto del verbale. 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016125). |
